intestazioni temporanee ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis C.d.S.

Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo, chi prende in comodato il veicolo ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione secondo l'art. 94 comma 4 bis.

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

  • per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e che abbiano una durata superiore a trenta giorni naturali e consecutivi
  • che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).

Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. E’ comunque possibile richiedere, se si ritiene, l'aggiornamento della carta di circolazione

L'annotazione della intestazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.

Da ciò consegue che non è consentito:

  • che lo stesso veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.
  • che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato).

I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

La procedura, per i veicoli non aziendali, prevede l’emissione di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato:

  • il nome,
  • il cognome,
  • il luogo e la data di nascita
  • la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica),
  • la scadenza del comodato,

E’ apposta la dicitura: "Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".

 

NOTA BENE:

Intestatario è: il proprietario del veicolo; il "trustee"; il locatore (nel caso di locazione senza conducente); il nudo proprietario (in caso di usufrutto); l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l'usufruttuario.

Per l’art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

COMODATO D'USO GRATUITO TRA PRIVATI ( O PARENTI NON CONVIVENTI ) 

E' obbligatorio l'aggiornamento della carta di circolazione tramite tagliando adesivo con i dati dell'utilizzatore (uso esclusivo e personale) solo se il veicolo è dato in comodato d'uso gratuito (il comodato può essere scritto o verbale) per più di 30 giorni naturali e consecutivi.

L' istanza MOD TT2119 deve essere presentata da chi prende in comodato il veicolo (comodatario) entro trenta giorni dal contratto di comodato (anche verbale) stipulato dopo il 3 novembre 2014. I dati riportati sul mod.2119 devono essere quelli del comodatario avendo l'accortezza di scrivere al punto (1) il termine "comodatario".

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, completa di fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;

fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del comodatario;

Nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, bisogna aggiungere:

  • assenso scritto del locatore alla concessione in comodato a terzi, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing;

Nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, bisogna aggiungere:

  • assenso scritto del venditore alla concessione in comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è una persona giuridica, l'assenso è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa;

Se contestualmente all’ intestazione temporanea fosse necessario procedere ad un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale deve essere allegata:

  • la documentazione descritta

l'espressa autorizzazione del comodante a richiedere il rilascio del duplicato

Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione

Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza.

A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda :

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

COMODATO D'USO GRATUITI VEICOLI AZIENDALI

 

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

  • per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e
  • che abbiano una durata superiore ai trenta giorni naturali e consecutivi
  • che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).

Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

E’ da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i casi di:

  • utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit' (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private), perché non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
  • utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), perché viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
  • l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

E’ stato previsto un particolare regime applicabile nei casi di:

  • veicoli di proprietà di Case costruttrici che vengano da queste concesse, per periodi superiori ai 30 giorni, in comodato a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
  • veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda.

In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente) presenta:

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare un'unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata:

  • la prevista documentazione,
  • l'elenco dei veicoli,
  • dei relativi comodatari,

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, è necessario il preventivo assenso scritto del locatore.

A seguito dell'istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che l’attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di essere sanzionata in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.

La medesima procedura si applica anche in caso di:

  • variazione delle annotazioni relative al comodatario,
  • proroga del comodato,
  • rientro del veicolo nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato (Allegato B/2).

Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l'annotazione in Archivio del comodato non è soggetto al pagamento delle tariffe.

Le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione.

Anche in questo caso viene rilasciata l'attestazione di avvenuta annotazione.

Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione su istanza del comodante, secondo le procedure ordinarie.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE (art. 247-bis, comma 2, lett. b)

 

In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, l’obbligo di comunicazione comporta solo l’aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

È rilasciata una ricevuta contenente:

  • il nominativo del locatore;
  • le generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
  • la denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
  • la scadenza del contratto di locazione.

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo preso in locazione senza conducente.

La comunicazione è effettuata dal locatario presentando l' istanza MOD TT2119 corredata dall'Allegato1/a

La comunicazione è effettuata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al locatario: ad es. proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni, restituzione anticipata del veicolo, utilizzabile anche per comunicazioni cumulative.

Decorso il termine contrattuale, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti in Archivio perdono ogni validità al fine della individuazione del responsabile della circolazione del veicolo.

Il locatario ha facoltà di presentare un'unica comunicazione cumulativa  nel caso di utilizzo temporaneo di più veicoli in locazione senza conducente.

La procedura si applica anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente.

Il sub-comodato non rientra tra le ipotesi contemplate dall art. 247 bis reg.es. c.d.s. che danno luogo all'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Le procedure sono operative dal 3 novembre 2014, per le locazioni senza conducente di durata superiore a 30 giorni contratte dalla stessa data.