perdita / rientro in possesso

L’intestatario al PRA, qualora perda la disponibili
tà del veicolo, può richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso. Tale annotazione produce la cessazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l’evento (in relazione alla decorrenza dell’interruzione dell’obbligo tributario è comunque necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali), mentre non incide sull’intestazione del veicolo, che continua ad essere iscritto al PRA a nome dello stesso soggetto.
Oltre agli effetti fiscali, la perdita di possesso serve anche a dare pubblicità ad un evento nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a consultare la banca dati PRA per conoscere lo stato giuridico del veicolo.
La formalità di rientro in possesso deve essere richiesta entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo (art. 5 comma 37 D.L. 953/1982 convertito con L. 53/1983).

Perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva

A titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti fattispecie:
  1. consegna del veicolo al concessionario poi fallito o resosi irreperibile;
  2. vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini PRA;
  3. cessazione della circolazione con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA ;
  4. cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo definitivamente senza provvedere alla radiazione dal PRA;
  5. perdita di possesso per furto, sequestro, confisca in relazione alle quali non è possibile produrre il relativo provvedimento o denuncia perché non più reperibile a causa del tempo trascorso.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere sottoscritta dagli stessi soggetti che sono legittimati a richiedere l’annotazione della perdita di possesso.

Perdita di possesso per furto/ rapina
In seguito al furto o alla rapina del veicolo, l’intestatario al PRA o un terzo soggetto devono presentare una denuncia/querela a un organo di Polizia.
Per annotare la perdita di possesso occorre produrre al PRA la denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme,
o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
E’ possibile effettuare la perdita di possesso anche se la data del furto è antecedente a quella di autentica dell’atto di vendita trascritto al PRA; infatti, la trascrizione del trasferimento di proprietà prescinde dall’effettivo e materiale possesso del veicolo acquistato.

Perdita di possesso per appropriazione indebita 
Per annotare la perdita di possesso per appropriazione indebita occorre produrre al PRA la denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme, o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
Poiché il reato di appropriazione indebita è perseguibile su querela della persona offesa e la parte può decidere di non sporgere querela, il Ministero di Giustizia e il Ministero delle Finanze (risoluzione n. 16/E dell’11.02.1997), hanno ritenuto ammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in alternativa alla denuncia/querela per appropriazione indebita, nella quale venga dichiarata la perdita di possesso del veicolo.

Perdita di possesso per truffa 
La perdita di possesso di un veicolo in seguito a truffa si verifica quando un soggetto viene privato del bene con l’inganno (ad esempio in seguito al pagamento con assegni falsi, rubati o scoperti). In tali ipotesi, se l’atto di vendita è stato redatto con le forme previste dalla legge ed è stato regolarmente trascritto al PRA, il venditore non può chiedere l’annotazione di una perdita di possesso.
Si tratta, infatti, di un atto di vendita che può essere annullato ricorrendo all’autorità giudiziaria.
Una volta ottenuto un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o comunque dispone la restituzione del veicolo al venditore in qualità di legittimo proprietario o avente titolo, questi potrà richiederne la trascrizione al PRA con le consuete modalità.
Nelle more potrà essere richiesta l’annotazione della domanda giudiziale, presentando l’atto introduttivo del giudizio in copia conforme all’originale con gli estremi del deposito in cancelleria e la relata di notifica alla controparte (non è sufficiente la presentazione della semplice denuncia/querela).
Nel caso in cui, invece, l’atto di vendita non sia stato trascritto al PRA, il venditore vittima della truffa, che è ancora intestatario del veicolo, può chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle competenti autorità.
In seguito all’annotazione al PRA di tale perdita di possesso, l’eventuale atto di vendita nella disponibilità del truffatore non potrà essere trascritto, né potrà essere richiesta una radiazione per esportazione da avente titolo.
Le richieste di tali formalità devono essere respinte e non potranno essere accolte fino all’eventuale rientro in possesso effettuato dall’intestatario o disposto in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della P.A. che comportino
l’indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.)

L’emanazione di alcuni provvedimenti amministrativi o giudiziari determina una limitazione della disponibilità del veicolo da parte dell’intestatario al PRA come, ad esempio, il sequestro penale o giudiziario del veicolo.
L’intestatario del veicolo, qualora il provvedimento non sia stato già iscritto al PRA dalle autorità competenti, può chiedere di annotare la perdita di possesso allegando il provvedimento in questione (in originale, copia conforme o dichiarata conforme) dal quale si evinca lo spossessamento.
In particolare, dal provvedimento deve risultare che l’intestatario non può utilizzare il veicolo (anche nell’ipotesi in cui sia stato eventualmente nominato custode).
Se, invece, dal provvedimento si evince la possibilità per l’intestatario di continuare ad utilizzare il veicolo, l’annotazione della perdita di possesso non è ammissibile.
Come è noto, il sequestro amministrativo previsto dal codice della strada non è trascrivibile al PRA, in quanto le norme che lo disciplinano (artt. 213, 224 ter CdS) non ne prevedono la trascrizione. Si precisa, al riguardo, che si è in attesa di ricevere riscontro dalla competente Amministrazione centrale in ordine ad una proposta avanzata da questo Ente relativa alla possibilità di procedere comunque alla trascrizione del provvedimento in parola, nell’ottica di tutelare la buona fede di eventuali terzi acquirenti.
L’intestatario, che non può più utilizzare il veicolo sequestrato, potrà in ogni caso chiedere l’annotazione al PRA della perdita di possesso.
E’ possibile richiedere l’annotazione della perdita di possesso anche nel caso in cui la carta di circolazione sia stata annullata con ritiro e distruzione delle targhe (circolare Direzione Centrale PRA n. 12188 del 29.01.1993).
Il sequestro della carta di circolazione non consente invece l’annotazione della perdita di possesso.
Per quanto riguarda il provvedimento di confisca, si ricorda che, in seguito alla trascrizione di tale provvedimento in favore dell’Erario, la tassa automobilistica non è più dovuta a decorrere del periodo di imposta successivo alla data del provvedimento. L’obbligo tributario, invece, si ripristina se viene trascritta una successiva formalità di trasferimento di proprietà, con decorrenza dalla data dell’atto di vendita.
Nel caso in cui il provvedimento giudiziario o amministrativo non sia stato trascritto al PRA, l’interessato che non ha più la disponibilità del veicolo (e non può più utilizzarlo) può chiedere, invece, l’annotazione della perdita di possesso.
In generale, con l’annotazione della perdita di possesso per provvedimento giudiziario o della P.A., l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del provvedimento (art. 94 comma 7 CdS; art. 5 comma 36 D.L. 953/1982 convertito con L. 53/1983). Tale data deve essere inserita in archivio come data evento.

Sentenza del Giudice di pace (o di altro organo giurisdizionale) con cui
viene accertata la perdita di possesso del veicolo da parte dell’intestatario
A seguito di un giudizio dinanzi al Giudice di paceo altro organo giurisdizionale, la relativa sentenza può stabilire:
a) che l’intestatario del veicolo al PRA ne ha perduto il possesso;
oppure
b) che è avvenuto un trasferimento della proprietà in favore di un altro soggetto, senza specificare però i dati anagrafici dell’acquirente (che viene identificato solo genericamente).
In questi casi il venditore rimasto intestatario al PRA potrà richiedere l’annotazione della perdita di possesso in base a sentenza.
Rientro in possesso

Il presupposto per annotare il rientro in possesso di un veicolo è l’aver annotato in precedenza una perdita di possesso.
Qualora debba essere effettuato il rientro in possesso su un veicolo per il quale risultano annotate due perdite di possesso, sarà sufficiente effettuare un solo rientro in possesso.
È possibile effettuare una formalità successiva alla perdita di possesso, senza procedere prima all’annotazione del rientro in possesso, nei seguenti casi:
  • cessazione della circolazione per demolizione (nel caso di radiazione per esportazione, invece, è indispensabile procedere preventivamente al rientro in possesso);
  • trascrizione di un atto di vendita in cui sia specificato che il veicolo è stato ceduto senza la sua materiale detenzione;
  • cancellazione di ipoteca.
Il rientro in possesso è in ogni caso obbligatorio, qualora, dopo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, l’acquirente inadempiente intenda successivamente trascrivere l’atto di vendita in suo favore.
In tale ipotesi, il rientro in possesso può essere richiesto direttamente dall’acquirente, contestualmente alla trascrizione dell’atto di vendita, allegando il CdP precedente alla perdita di possesso (l’ultimo CdP emesso). Si ricorda, infatti, che per le perdite di possesso con dichiarazione sostitutiva non deve essere
rilasciato il CdP. In mancanza del CdP precedente alla perdita di possesso, l’acquirente deve allegare la relativa denuncia di smarrimento e chiedere il duplicato CdP (contestualmente al rientro in possesso e alla trascrizione dell’atto di vendita).
Nel caso in cui si tratti di un atto di vendita ex art. 2688 c.c., si potrà procedere alla relativa trascrizione (chiedendo contestualmente il rientro in possesso) solo qualora venga allegato il CdP precedente (l’ultimo CdP emesso). In relazione alle pregresse formalità di perdita di possesso relative alla mancata
trascrizione di un passaggio di proprietà, per le quali è stato rilasciato un CdP, si ritiene che l’acquirente sprovvisto di tale CdP possa comunque procedere alla trascrizione dell’atto di vendita con le modalità sopra indicate (con contestuale rientro in possesso), allegando il CdP precedente alla perdita di possesso. In fase di acquisizione della formalità si indicherà il numero di R.P. relativo all’ultima formalità
di perdita di possesso, specificando con testo libero che è stato consegnato il CdP della formalità precedente.