radiazione per esportazione / demolizione

La radiazione è il procedimento attraverso cui un veicolo viene cancellato dai registri del PRA e della Motorizzazione. 

Può verificarsi nel caso demolizione o esportazione all'estero.

Tale operazione esonera il proprietario dal pagamento del bollo auto a partire dal periodo di imposta immediatamente successivo e, nel caso delle radiazioni per demolizione, corrisponde con la fine della vita del veicolo. 

Radiazione per esportazione

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.

La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione. Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). 

Regime applicabile ai veicoli esportati entro il 31/12/2019 e radiati entro il 3 maggio 2020

Per i veicoli già esportati entro il 31 dicembre 2019, reimmatricolati all’estero entro la medesima data o anche successivamente, fino al 3 maggio 2020 è possibile effettuare la radiazione con le modalità previste prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 103 del Codice della Strada.

Il regime previgente potrà essere applicato sia ai veicoli per i quali è disponibile idonea documentazione comprovante l’avvenuta esportazione del veicolo entro il 31 dicembre 2019, sia ai veicoli già reimmatricolati all’estero successivamente a tale data (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia della carta di circolazione estera).

Nei suddetti casi, la cessazione dalla circolazione non è condizionata alla effettuazione della revisione, con esito regolare, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

 Regime applicabile ai veicoli esportati dal 1° gennaio 2020

Per I veicoli esportati dal 1° gennaio 2020 la richiesta di radiazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo all'estero. In tal caso , per poter essere radiato, è necessario che il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito positivo da non oltre 6 mesi dalla data di richiesta della cancellazione.

Il vincolo si applica solo dopo la scadenza del termine per la sottoposizione a revisione del veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione (es.: dopo 4 anni dall’immatricolazione di una autovettura).

Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.

 Limiti alla radiazione per esportazione

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.

In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di effettuare una visura su targa.

 Chi può richiedere l'esportazione

La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall'intestatario o dall'avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.

Se la richiesta non viene firmata davanti all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.

Modalità di presentazione della richiesta

Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:

fino al 3 maggio 2020 

  • Nota di presentazione; in presenza di Certificato di Proprietà (CdP) in formato cartaceo, come nota viene utilizzato il retro del CdP, in assenza di CdP deve essere utilizzata la nota NP3C in doppio originale.
  • Se la richiesta è presentata dall'avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all'asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
  • Carta di circolazione e targhe (anteriore e posteriore) del veicolo.
  • Documento di identità/riconoscimento.

Dal 4 maggio 2020 

  • Istanza Unificata
  • Se la richiesta è presentata dall'avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all'asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
  • Certificato di Proprietà (CdP) in formato cartaceo, Carta di circolazione e targhe (anteriore e posteriore) del veicolo.
  • Documento di identità/riconoscimento.

Demolizione

Se si vuole demolire un veicolo bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato oppure - nel caso in cui venga ceduto per acquistarne un altro - al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice. Il gestore del centro di raccolta, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, deve provvedere entro trenta giorni consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione". Se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per demolizione".

Si consiglia, prima di richiedere la demolizione, di richiedere una visura su targa, per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.

Cosa fare

Si devono consegnare al centro di raccolta autorizzato o al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, insieme al veicolo da demolire, anche le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà cartaceo (o il foglio complementare). In presenza di Certificato di Proprietà digitale, gli Autodemolitori sono direttamente autorizzati ad utilizzare il CDPD per richiedere la radiazione dal PRA. In caso di furto o smarrimento di targhe e/o documenti, si deve consegnare la relativa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia), presentata agli organi di pubblica sicurezza.

Al momento della consegna del veicolo da demolire, il centro di raccolta, oppure il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, è tenuto a rilasciare al proprietario/detentore del veicolo il "certificato di rottamazione" dal quale devono risultare i seguenti dati:

  • nome e cognome del proprietario/detentore
  • indirizzo del proprietario/detentore
  • numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato
  • l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa
  • la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo
  • l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA
  • gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo)

Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo, ad esclusione dei fini tributari, per i quali occorre sempre fare riferimento alle disposizioni normative delle singole Regioni.

In seguito alla radiazione del veicolo dal PRA (curata dal centro di raccolta o dal concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice cui è stato consegnato) viene a cessare l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a carico dell'intestatario al PRA.