rilascio / rinnovo targhe per la circolazione di prova

I veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non devono essere muniti della carta di circolazione, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.

L'autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata ai seguenti soggetti:

•alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;

•ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

•ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");

•alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;

•agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

•alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

•alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione;

•ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

•ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");

•agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L' autorizzazione per la circolazione di prova è rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. o dalle imprese di Consulenza Automobilistica abilitate al servizio, ha validità annuale e può essere rinnovata previa verifica di requisiti necessari.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di delega.


Documenti necessari per richiedere il Rilascio dell' autorizzazione per la circolazione di prova

  1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. Domanda redatta su apposito modello denominato DTT2119;
  3. Camera di Commercio o autocertificazione attestante l'attività svolta;
  4. Codice Fiscale e/o Partita IVA;

Documenti necessari per richiedere il Rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova

Tale richiesta può essere effettuata entro il 31 dicembre se la data di scadenza dell'autorizzazione ricade entro il 30 novembre o, entro il 31 gennaio se la data di scadenza dell'autorizzazione ricade entro il 31 dicembre; in caso contrario occorre prima inoltrare la domanda di restituzione della targa e dell'autorizzazione per poi richiedere un nuovo rilascio.

  1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. Domanda redatta su apposito modello denominato DTT2119;
  3. Camera di Commercio o autocertificazione attestante l'attività svolta;
  4. Autorizzazione alla circolazione di prova in originale;

 - I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.