passaggi di proprietà

Quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita e entro sessanta giorni dall'autentica di firma bisogna trascrivere il passaggio di proprietà al PRA, che rilascerà il certificato di proprietà digitale aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione.

La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della carta di circolazione determina l'applicazione, in caso di controllo su strada, di una sanzione amministrativa per una somma da euro 353 a euro 1.762 (art. 94 comma 4 CdS)  oltre al ritiro della carta di circolazione e l'invio all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse (art. 94 comma 6 CdS).


Un passaggio di proprietà solitamente ha tre momenti ben precisi:

  • intesa commerciale tra le parti in cui il venditore e l'acquirente concordano la compravendita di un veicolo decidendone il prezzo ( prima di finalizzare l'acquisto è sempre consigliabile interrogare gli archivi P.R.A. mediante una visura su targa per verificare lo stato giuridico del veicolo che si sta acquistando );
  • sottoscrizione dell'atto di vendita: il venditore dichiara di aver venduto il veicolo all'acquirente al prezzo stabilito e sottoscrive presso la sede dell'agenzia la dichiarazione di vendita dopo averla attentamente letta; il titolare dell'agenzia o un suo delegato, facenti funzione di pubblico ufficiale, autenticherà la firma descrivendo ad entrambe le parti passo per passo tutte le operazioni svolte; verrà rilasciato al venditore una copia dell'atto di vendita appena redatto e all'acquirente la trascrizione successiva;
  • trascrizione dell'atto nei pubblici registri: entro 60 giorni dalla sottoscrizione è obbligatorio registrare l'atto sia presso la Motorizzazione (che rilascerà un tagliando di aggiornamento della Carta di Circolazione) sia presso il P.R.A., che emetterà un nuovo Certificato di Proprietà Digitale e la relativa ricevuta.
Documentazione necessaria:
  • documenti d'identità in corso di validità del venditore e dell'acquirente (consigliabile anche il codice fiscale);
  • carta di circolazione;
  • foglio complementare / certificato di proprietà cartaceo o digitale;
    se l'acquirente è 
  • una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica;
  • un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • se non è presente l'acquirente, l'incaricato alla presentazione della pratica dovrà comunque portare in visione i documenti originali dell'acquirente e una delega sottoscritta dell'acquirente stesso su modello TT2120.
I costi del trasferimento di proprietà variano in base alla tipologia del veicolo e a determinati dati tecnici e soprattutto alla residenza dell'acquirente poiché ogni amministrazione provinciale può definire riduzioni (atti societari - veicoli ecologici - disabilità sensoriali - veicoli d'epoca - etc...) o persino esenzioni (veicoli destinati a disabili - ONLUS - etc...) dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (imposta che rappresenta da sola mediamente il 60%-70% dei costi di pratica).