L’art. 5 del d.l.vo. n. 98/2017 ha introdotto una serie di novelle al codice della strada, necessarie per adeguare il codice stesso alla riforma.
Nello specifico, si evidenziano le modifiche più salienti:
- Art. 93 – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
E’ stato eliminato il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio della carta di circolazione, per adempiere all’obbligo di iscrizione al PRA. Infatti, il nuovo processo di rilascio del DU, sul quale debbono essere annotati anche i dati giuridico-patrimoniali del veicolo, comporta necessariamente la contestualità dell’immatricolazione e dell’iscrizione al PRA. - Art. 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario
In caso di trasferimento di proprietà, di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto , non si procede più all’aggiornamento della carta di circolazione ma deve essere rilasciato, entro 60 giorni dall’atto di vendita, un nuovo DU nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. L’Ufficio PRA provvede alla trascrizione o, se ravvisa irregolarità, ricusa la formalità entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della pratica in via telematica attraverso il CED della Motorizzazione. Al riguardo, rileva precisare che fino a quando non sarà portata a termine l’attuazione della riforma recata dal d.l.vo n. 98/2017 le nuove procedure telematiche, predisposte per il rilascio del DU, potranno transitoriamente continuare a produrre, disgiuntamente, carte di circolazione e CDPD. Pertanto, nell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94, commi 2 e 3, c.d.s., si dovrà tener conto della circostanza che, per i passaggi di proprietà effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, i veicoli oggetto di trasferimento potrebbero essere ancora sprovvisti di DU. Ciò nonostante, per i trasferimenti di proprietà che nel predetto periodo transitorio saranno gestiti con le nuove procedure, la presenza di una carta di circolazione intestata al nuovo proprietario presuppone necessariamente che sia stata espletata anche la formalità di trascrizione al PRA. In ogni caso, gli Organi di polizia potranno agevolmente effettuare gli opportuni controlli attraverso sia l’ANV sia l’archivio PRA. - Art. 95 - Duplicato della Carta di Circolazione
E’ stata abolita la carta di circolazione provvisoria, con conseguente modifica anche della rubrica dell’art. 95, le cui disposizioni hanno ora per oggetto solo il procedimento di duplicazione delle carte di circolazione ad opera degli Studi di consulenza automobilistica. L’abolizione della carta di circolazione provvisoria ha una portata applicativa generale e, pertanto, è riferita anche ai veicoli non soggetti a trascrizione al PRA. Restano, invece, invariate le norme contenute nell’art. 92 c.d.s., concernenti il rilascio dell’estratto della carta di circolazione, da parte degli UMC, nonché della ricevuta sostitutiva da parte degli Studi di consulenza automobilistica. Ne consegue che sia l’estratto sia la ricevuta sostitutiva possono ora avere ad oggetto anche un DU. Così come deve ritenersi estesa al DU anche la possibilità del rilascio del duplicato, ad opera degli Studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni applicative vigenti, nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale. - Art. 96 - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
Destinatari delle richieste di cancellazione d’ufficio dei veicoli, conseguenti al mancato versamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi, sono ora gli UMC, che procedono alla cancellazione del veicolo dall’ANV, dandone comunicazione al PRA per la conseguente radiazione dal proprio Archivio, nonché al ritiro delle targhe e della carta di circolazione (o del DU) tramite gli Organi di polizia. - Art. 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
Tenuto conto che al PRA è assegnato il termine di 3 giorni lavorativi, dalla data di rilascio del DU, per ricusare la richiesta di iscrizione del veicolo, tale termine è stato recepito nell’art. 101 (il termine previgente era di 90 giorni) con riguardo alla disciplina dell’obbligo di restituzione all’UMC delle targhe e del relativo DU nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. - Art. 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
Per la definitiva esportazione all’estero di un autoveicolo, di un motoveicolo o di un rimorchio, l’intestatario o l’avente titolo è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’ANV e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione (o il DU) secondo le procedure stabilite dal MIT. Inoltre, la cancellazione “è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione” e che per “raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99”. Tale disposizione ha carattere generale e, pertanto, si applica anche nel caso in cui il veicolo venga esportato mediante trasporto con altro veicolo idoneo (es. bisarca), sia verso Paesi UE sia verso Stati extraUE.
Si forniscono taluni chiarimenti con riguardo agli obblighi di revisione introdotti dal novellato art. 103 c.d.s.. Al riguardo, è evidente che la nuova norma persegue finalità volte alla salvaguardia di interessi di ordine pubblico e di tutela ambientale; e tuttavia, nella interpretazione della disposizione, non può non tenersi conto del complessivo assetto delle norme, nazionali e 3 comunitarie, in materia di controlli tecnici (direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014 e decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017). Pertanto, si ribadisce quanto già chiarito con circolare DT prot. n. 2173 del 22 gennaio 2020, ritenendo l’obbligo di revisione, sancito dall’art. 103, comma 1, comunque assolto quando:
1) il veicolo sia stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione per esportazione;
2) si tratti di veicolo per il quale non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.
Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’art. 80, comma 7, c.d.s., non deve essere pendente una segnalazione, da parte degli Organi di polizia stradale, circa la sicurezza del veicolo per la circolazione su strada, avendo subito gravi danni nel corso di un incidente né, a maggior ragione, un provvedimento di revisione singola adottato dall’UMC.. In detta ipotesi, quindi, la cancellazione può essere disposta solo dopo che la revisione singola abbia avuto esito regolare.