ESTRATTO
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)
la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
∙ alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
∙ la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,
Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 | 29 ottobre 2021 (*) |
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021 (***) | 29 ottobre 2021 |
(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale
4. per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Con circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
A seguito dell’emanazione del regolamento Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, nonché dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell’8 giugno 2020, si rende necessario aggiornare l’elenco
delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020. Di seguito la Circolare in oggetto.
Attività indifferibili da rendersi in presenza presso gli UMC
via Santa Maria della Misericordia SNC
Sala Consilina (SA)
84036
Italia
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