vendita a concessionario ( minivolture)

Quando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può effettuare una cosiddetta "minivoltura".

Si consiglia di vendere il veicolo al concessionario/rivenditore piuttosto che cederlo in conto vendita poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo.

Volendo fare una considerazione anche sul relativo bollo auto è consigliabile cedere il veicolo al rivenditore prima dell'inizio del nuovo periodo tributario in modo da dare a quest'ultimo la possibilità di porre tale tassa in esenzione.


Vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura)

La "minivoltura" consiste nella vendita di un veicolo a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.

La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 27,00).

La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l'atto di vendita viene registrato nell'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.

Si consiglia il venditore di accertarsi che l'acquirente abbia registrato l'atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell'atto una visura su targa, per verificare l'intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.