bollo auto: quanto pagare

Occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4,5, 6) e moltiplicare il corrispondente valore (riportato sulle tabelle nei seguenti tariffari regionali)  per ogni KW di potenza dell’automobile ad uso privato o CV, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in CV. Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW (o 136 CV) il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV) i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per l’importo unitario riportato nel rigo successivo.

Nel caso di pagamenti inferiori all’anno occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne “pagamenti frazionati” e moltiplicarli per il numero di KW (o CV), dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il numero di mesi per cui si intende pagare la tassa auto.

scarica i tariffari 2020 delle regioni convenzionate con ACI

e per le Regioni non convenzionate con ACI visita i siti di competenza per tutte le informazioni che cerchi

Calabria

http://tributi.regione.calabria.it/web/guest/tassa-auto 

Friuli Venezia Giulia

www.agenziaentrate.gov.it

Marche

www.regione.marche.it

Molise

www.regione.molise.it

Piemonte

www.regione.piemonte.it

Sardegna

www.agenziaentrate.gov.it

Veneto

www.regione.veneto.it


cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto, puoi rivolgerti a noi utilizzando il Modello rettifica dati indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; va inoltre allegata la fotocopia del versamento e la fotocopia del libretto di circolazione.
Provvederemo a comunicare alla Regione la validità del versamento.

b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo può contattarci attraverso il modulo in fondo alla pagina. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
Per conto della Regione Campania provvederemo a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.

c) si è pagato in misura inferiore al dovuto

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

d) non si è pagato nei termini previsti 

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno

  • una sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari all'1,67%, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:

  • una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”
  • una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella “Periodo di vigenza interessi legali”.

addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo)

Che cos'è

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf.

Sintetizzando, l’addizionale è pari:

  • a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011
  • a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012

L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dalla tassa automobilistica. Sono quindi esenti, anche per il superbollo, ad esempio, i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato.

"Superbollo" dal 2012

Per il “superbollo" 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw. Il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022. I versamenti non risulteranno dovuti dal 1° gennaio 2027.

Come, quando e quanto versare

Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011):

  • 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
  • 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.

Di seguito, invece, i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014):

  • A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
  • A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.

Chi deve versare il superbollo

Sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).

In caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento coloro che risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al PRA.

A partire dal 1 gennaio 2020, in caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori.

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