VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione va versato entro il mese di immatricolazione. Se l’acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo a quello di immatricolazione, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.
Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche per i veicoli immatricolati in tutti i giorni antecedenti gli ultimi 10 giorni del mese, è possibile pagare il bollo nel mese successivo senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Nella Regione Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione. I rinnovi del pagamento debbono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione.
Termini di pagamento per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria): per i soggetti aventi la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 31 dicembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avviene entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020 (L. n.141/2019).
Termini di pagamento per i residenti nei Comuni colpiti dall’ evento sismico del 26 dicembre 2018 (Sicilia): per i soggetti aventi la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni della provincia di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018 opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 ed il 30 settembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avviene entro il 16 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese (L. n.157/2019)
Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modifiche, da ultimo la Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Quat'ultima legge ha modificato in maniera sostanziale la normativa tanto da rendere la sanzione del 30% applicabile soltanto al momento dell'avvio del procedimento di accertamento (per approfondimenti vedi l'articolo correlato nella sezione NEWS).
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