I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli.
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda mediante apposita istanza.
· Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
· Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
· Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
· Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
2. Disabilità con patologia che
comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o
invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta
grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento
tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
· Copia della carta di circolazione;
· Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivente da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
· Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
3. Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve
essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di
gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento
della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento
tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
· Copia della carta di circolazione;
· Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale
· Copia del certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento
·
Copia della
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il
disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in
cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
4. Disabilità per cecità o sordità
Hanno
diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti
con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi,
colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento
tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
· Copia della carta di circolazione;
·
Copia dei
certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da cecità o sordità;
· Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Le agevolazioni fiscali variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
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