Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all'anno tributario di riferimento.
All'istanza di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si può procedere al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
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